La consulenza medicolegale e la responsabilità del perito/CTU odontoiatra

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La professione odontoiatrica può anche contemplare attività medicolegale in ambito di responsabilità medica, sia civile che penale. E questo sia che l’odontoiatra svolga la funzione di ausiliario del medico legale che in qualità di consulente tecnico d’ufficio ovvero perito. Tale attività deve coniugare l’applicazione di conoscenze biologiche e tecniche delle scienze odontoiatriche ma anche una adeguata preparazione nell’ambito della dottrina giuridica e medico legale.

Anche il consulente tecnico o perito odontoiatra incorre, infatti, in precise responsabilità quando svolge l’incarico affidatogli dal Giudice. Le possibili conseguenze per non aver saputo svolgere correttamente il predetto incarico sono specificatamente previste dalla Legge penale e civile. Riguardo il consulente tecnico di parte è bene sottolineare l'incompatibilità tra il ruolo di odontoiatra curante e odontoiatra consulente forense, previsto dall'art. 62 del Codice di Deontologia Medica ("Il medico, nel rispetto dell’ordinamento, non può svolgere attività medicolegali quale consulente d’ufficio o di controparte nei casi nei quali sia intervenuto personalmente per ragioni di assistenza, di cura o a qualunque altro titolo, né nel caso in cui intrattenga un rapporto di lavoro di qualunque natura giuridica con la struttura sanitaria coinvolta nella controversia giudiziaria"). Gli odontoiatri che intendono svolgere attività medicolegali e accertamenti odontologico-forense devono prendere coscienza dei propri limiti in assenza di quei presupposti culturali, metodologici e formativi che caratterizzano la medicina legale e l'odontologia forense.  Il modo migliore per valutare una responsabilità professionale odontoiatrica è attraverso la consulenza collegiale di un medico legale e di un odontoiatra esperto in medicina legale e odontologia forense.
Solo l’odontoiatra che avrà frequentato idonei strumenti formativi di tipo medico-giuridico potrà ritenersi sufficientemente pronto ad affrontare autonomamente casi di responsabilità professionale e specifici ambiti tecnico-forensi finalizzati alla identificazione personale, all'accertamento dell'età  e all’analisi di lesioni da morso umano. La separazione delle carriere del medico-chirurgo e dell'odontoiatra hanno contribuito a creare un distinguo netto tra l'accertamento medico-legale e quello odontologico-forense. Infine odontoiatria legale e odontologia forense hanno assunto la dignitià di specializzazione, come confermato dai numerosi corsi di perfezionamento annuali e master di 2° livello proposti dalle Università di Milano, Firenze, Foggia, Chieti, Roma e Torino.

Fonte: Minerva Medicolegale 2011 September;131(3):67-73. "La consulenza medicolegale e la responsabilità del perito/CTU odontoiatra", autori Nuzzolese E. 1, Montagna F. 2, Di Nunno N. 3, De Leo D. 4
1 Odontoiatra, Bari, Italia  - 2 Medico Specialista in Odontostomatologia, Sommacampagna, Verona, Italia - 3 Università del Salento, Lecce, Italia - 4 Università degli Studi di Verona, Verona, Italia

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